Pane e panifici: il Decreto sulle nuove denominazioni
Pubblicato sulla GU n. 269 del 19-11-2018, il Decreto del MISE (n. 131 del 01/10/2018) che definisce le nuove denominazioni di “panificio”, “pane fresco” e “pane conservato” e che entrerà in vigore il 19 dicembre 2018. Il provvedimento in GU definisce nella sostanza i termini di "panificio" definendolo come l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. Per "fresco" si intende il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione. Inoltre viene ritenuto continuo il processo di produzione quando non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto. Nel Decreto viene poi definito quale “pane conservato o a durabilità prolungata”, il pane non pre imballato per il quale la procedura di produzione prevede, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea (ad es. pane precotto surgelato o meno). Per questa tipologia di pane secondo l’articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 nel momento della vendita deve essere fornita, al fine di evitare che il consumatore possa essere indotto in errore così come prevede l’allegato VI, parte A al punto 1, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, adeguata informazione riguardo il metodo di conservazione utilizzato nel processo produttivo nonché le modalità per la sua conservazione ed il consumo. Ciò si realizza tramite un’apposita dicitura da riportare sul cartello, di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 231/2017, negli specifici comparti in cui viene collocato, distinti rispetto a quelli in cui viene esitato il pane fresco. Viene stabilito all’art. 4 che in base al principio del mutuo riconoscimento per i prodotti di panificazione realizzati negli altri Paesi membri dell’Unione Europe, la Turchia e gli altri stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo e commercializzati in Italia non vengono applicate le disposizioni del presente decreto. Secondo l’art. 5 gli incarti ed imballi aventi denominazioni o diciture che non rispettano le disposizioni del decreto possono essere utilizzati fino ai 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto. Per informazioni: Confartigianato Imprese Foligno, 0742 391678