FGAS novità !
Il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo Decreto FGAS (DPR 146 del 16 novembre 2018) che abroga il vecchio DPR 43/12 e che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.
In sintesi le principali novita’:
Si amplia il novero delle persone che sono soggette all’obbligo, con l’estensione a: chi smantella impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore; installa, manutiene, ripara e smantella le celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero; smantella impianti antincendio; installa, manutiene e ripara commutatori elettrici. Resta fermo l'obbligo di certificazione per gli addetti e le imprese che intervengono (installazione, riparazione, controllo perdite) su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Viene istituita una Banca Dati sui gas fluorurati, gestita dalle CCIAA territoriali, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono (dal 24/07/2019) e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse (dal 24/09/2019 quindi stesso obbligo per gli installatori, riparatori, manutentori)
Non è più prevista la comunicazione annuale (entro il 31 maggio) all’ISPRA a cura del soggetto responsabile dell’impianto.
Si attendono ora l’aggiornamento dei Regolamenti Tecnici di Accredia relativi alle procedure di certificazione di persone e imprese (che, tra le altre, dovrebbero rendere operative le semplificazioni previste sul Piano della qualità della certificazione aziendale) e soprattutto il Decreto sanzioni, che dovrà fissare anche le sanzioni da comminare a chi installa impianti contenenti f-gas senza avere la necessaria certificazione ed a chi li vende a chi non è autorizzato ad installarli.
Resta operativo il Registro telematico nazionale F-Gas delle persone e delle imprese certificate: www.fgas.it
Le persone che NON conseguono la certificazione aziendale entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso saranno cancellate in modo automatico.
IMPORTANTE Le qualificazioni di Persone e Imprese ottenute ai sensi del Regolamento n. 842/06 e del D.P.R. n. 43/12 – abrogati dal D.P.R. 146 – restano valide fino a scadenza naturale (i certificati delle Persone sono validi per 10 anni, gli attestati delle Imprese per 5 anni).
Per info: Confartigianato Imprese Foligno 0742 391678 grisanti@artigianet.it
