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Emergenza Coronavirus: le MPMI possono richiedere al proprio istituto di credito la sospensione dell


In questo momento di grande difficoltà si porta a conoscenza che le PMI possono procedere alla sospensione o allungamento dei mutui in base all’accordo per il credito siglato dall’ABI (banche italiane) e le associazioni imprenditoriali nel Novembre 2018 e prorogata fino al 31/12/2020.

Recentemente questa misura, originariamente valida solo per i prestiti in essere al 15/11/2018, è stata estesa a tutti i prestiti contratti al 31/01/2020.

ACCORDO PER IL 2019 E 2020

L’accordo prevede l’applicazione di due forme di moratoria che possono essere utilizzate dalle MPMI che operano in Italia, senza alcuna distinzione fra i settori di attività:

- sospensione fino ad un anno del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui;

- allungamento della scadenza dei finanziamenti. Queste forme di moratoria possono essere utilizzate dalle MPMI che operano in Italia, senza alcuna distinzione fra i settori di attività.

Relativamente alla sospensione le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda (sono esclusi i mutui per i quali erano già


state concesse la sospensione o l’allungamento nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda). Resta ferma l’autonomia di valutazione delle banche in fase di istruttoria e di impostazione dell’operazione.

La sospensione è applicabile ai mutui a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing), i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico se l’ente che eroga l’agevolazione ha deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e a condizione che dopo l’operazione di sospensione il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non sia modificato.

L’allungamento può invece essere concesso in relazione a mutui, finanziamenti a breve termine e credito agrario di conduzione, con o senza cambiali, in essere al 31 Gennaio 2020. Il periodo massimo di allungamento è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione i limiti sono rispettivamente a 270 e a 120 giorni. Nell’accordo rivisto in questi giorni è previsto che le banche possono applicare misure di maggiore favore per le imprese rispetto a quelle previste originariamente (incremento del tasso di interesse). Inoltre l’ABI e le Associazioni si sono impegnate, per quanto possibile, a promuovere presso le competenti Autorità europee e nazionali la modifica delle disposizioni di vigilanza e di classificazione delle imprese riguardo alle moratorie (c.d. forbearance).

Gli istituti di credito, a fronte dell’emergenza coronavirus, stanno predisponendo altre forme di moratoria e prevedono di mettere a disposizione linee di credito specifiche per tutte quelle imprese che cominciano a trovarsi in difficoltà o siano già in crisi di liquidità.

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