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SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA *

Il decreto introduce misure di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi

artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria. Tra le principali misure:

• un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo,

titolari di partita Iva, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in

forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il

contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore

ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che

hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito

del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla

differenza riscontrata, come segue: 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a

quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a

quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta; 10% per i soggetti con

ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo

d’imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato,

nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente

bancario o postale intestato al beneficiario;

• l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40

%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e

250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di

versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;

•per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo,

aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso

mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60%

dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo

svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio

abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi

non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta

indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti

di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non

abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di

interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito

d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in

compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione

del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle

attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di

credito e altri intermediari finanziari;

• l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza

alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale

a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivivolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;

• la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse

dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del

contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina,

senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le

tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonchè le componenti a copertura degli oneri

generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;

• il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per

le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita

dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a

responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario

o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro

2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento

può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta

successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del

bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del

patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal

decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1 gennaio 2024 da

parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento

di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli

interessi legali;

• ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante

aumenti di capitale delle società;

• l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato,

denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero

dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate

per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo

dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni

quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale

in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo

superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi

saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro

dello sviluppo economico. CDP potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di

investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie,

la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e

secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la

partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di

operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è

consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;

• l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a

sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al

punto precedente;

• ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle

strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;

• la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei

livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di

euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle

abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese,

dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle PMI del settore agroalimentare,

del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse

emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per

l’internazionalizzazione delle PMI, con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le

piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti

ottenuti;

• la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento

tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo

dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento

alle start-up innovative;

• ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up

innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”; la previsione che le regioni e le

provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto

dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto

forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi

rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro

per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa

attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere

garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle

imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora,

aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in

materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per

la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei

salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

TUTELA DEI LAVORATORI E CONCILIAZIONE LAVORO/FAMIGLIA

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la

riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

• ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di

marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche

per il mese di aprile 2020;

• ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre

forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del

reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una

indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

• ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e

non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità

per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

• ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già

beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari

importo anche per il mese di aprile 2020;

• ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020

dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese

utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

• l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di

integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria,

nonchè del trattamento di integrazione salariale in deroga; lo stanziamento di risorse a copertura

della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo

anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro

settimane fruibili dal 1 settembre al 31 ottobre 2020;

• misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che

non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte

dell’INPS;

• si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza

sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento

economico;

• si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i

licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le

procedure in corso;

• si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso

all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla

Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di

integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti

sociali;

• si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione

che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi

riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento

ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-

19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto

2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che

abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove

settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di

trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno

ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro

di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni

sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

• si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e

commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a

rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione,

anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita

o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

MISURE DI INCENTIVO E SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

• cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1 gennaio del 2021, le cosiddette

“clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni

prodotti carburanti;

• detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021

per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la

riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi

all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali

interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della

detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del

fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese

banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta;

• credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta

dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico,

nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;

• credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività

d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti

del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese

sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun

beneficiario;

• compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è

elevato da 700 mila a 1 milione di euro;

• riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni

e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per

la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata

dall’Iva;

• incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a

lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinchè l’investimento

di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non

quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;

• versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine

per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti

potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;

• sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su

stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;

• sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza

tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere

effettuati entro il 16 settembre;

•sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di

effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione

con i debiti iscritti a ruolo;

• proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo

2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

• proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede

la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1 luglio 2020. Le

aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11%;

• rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

rinviata al 1 gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle

entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che

non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;

•rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1 gennaio 2021;

•rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1 gennaio 2021;

•modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta

2020.

MISURE PER LA TUTELA DEL CREDITO E DEL RISPARMIO

Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria,

il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del

decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel

rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.

Inoltre, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta

amministrativa delle banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o

inferiore a 5 miliardi di euro, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno

pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami

d’azienda nonchè di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta

amministrativa, nelle forme specificate dal decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli

elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sul

funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto.

MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:

• riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti

sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura;

• si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato a ristorare gli

operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle misure di prevenzione e

contenimento del virus COVID-19;

• al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo

di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,

è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la

riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del

precedente biennio;

• per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il

diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale

operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il

“Programma sperimentale buono mobilità” incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al

trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città

metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è

riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 % della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro

500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata

assistita, nonchè di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali

segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a

uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una

sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo

stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale

annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e

forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli

altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di

autovetture e di motocicli indicati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato

anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali

segway, hoverboard, monopattini e monowheel

• inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione,

il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico

locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili

• viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per

servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta

di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità

durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte,

il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della

durata dell’abbonamento;

• al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore

autotrasporto, si prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo finalizzato alla

copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

ENTI LOCALI: DEBITI PA

• si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una

dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome

ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei

propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Il fondo sarà articolato in due sezioni, una

destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e

delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la

liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale. La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di

una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

SOSTEGNO AL TURISMO

• Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a

40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei

servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai

bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500

euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due

persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;

• fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una

dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di

investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio,

in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;

• promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il

“Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020;

• ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di

euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle

aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di

adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

MISURE PER L’ISTRUZIONE E LA CULTURA

• Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di

euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonchè dei musei e degli altri

istituti e luoghi della cultura. Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto

conto delle mancate entrate causate dall’emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il

2020.

MISURE PER L’EDITORIA E LE EDICOLE

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria sono previste varie

misure, tra le quali:

• limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

al 50%;

• al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle

imprese beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è

cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del contributo;

• in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta dell’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019

per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali;

• a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante

l’emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e

riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo

una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020;

• per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione

del reso al 95%, in luogo dell’80% previsto in via ordinaria.

*(documento elaborato da: Confartigianato Federimpresa Cesena)

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