SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA *

Il decreto introduce misure di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi
artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria. Tra le principali misure:
• un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo,
titolari di partita Iva, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in
forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il
contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore
ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che
hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito
del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla
differenza riscontrata, come segue: 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a
quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta; 10% per i soggetti con
ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo
d’imposta.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato,
nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente
bancario o postale intestato al beneficiario;
• l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40
%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e
250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di
versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
•per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo,
aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso
mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60%
dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi
non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta
indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti
di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito
d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari finanziari;
• l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza
alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale
a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivivolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
• la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse
dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del
contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina,
senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le
tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonchè le componenti a copertura degli oneri
generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
• il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per
le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita
dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario
o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro
2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento
può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del
bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del
patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal
decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1 gennaio 2024 da
parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento
di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli
interessi legali;
• ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante
aumenti di capitale delle società;
• l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato,
denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero
dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate
per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo
dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni
quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale
in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo
superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi
saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
dello sviluppo economico. CDP potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di
investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie,
la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e
secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la
partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di
operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è
consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;
• l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a
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